Il contratto di rete negli appalti pubblici

IL CONTRATTO DI RETE NEGLI APPALTI PUBBLICI
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(testo coordinato con novità legislative sui contratti di rete)
 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577,  e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e) c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio  e  dei  mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui  all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e) c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
 
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell’articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
 
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per  lavori  scorporabili  si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;  per  raggruppamento  di tipo orizzontale si intende  una  riunione  di  concorrenti  finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel  caso  di  forniture  o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il  mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture  indicati  come  principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori  economici  eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando
di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso  di  lavori,  i  raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli  imprenditori  partecipanti  al raggruppamento ovvero gli  imprenditori  consorziati  abbiano  i  requisiti
indicati nel regolamento.
4. Nel  caso  di  forniture  o  servizi  nell'offerta  devono   essere specificate le parti del servizio o della fornitura  che  saranno  eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità  solidale  nei  confronti  della  stazione  appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli  assuntori di lavori scorporabili  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,  per  gli assuntori  di  prestazioni  secondarie,  la   responsabilità   è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel  caso  di  lavori,  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo   40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario  per  i  lavori  della categoria prevalente e per il relativo importo;  per  i  lavori  scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti  per  l'importo  della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura  indicata  per  il concorrente singolo. I  lavori  riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero  di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia  partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di  concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,  lettera  b),  sono  tenuti  ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio  concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra  forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla  gara  sia  il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di  tale  divieto  si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte  dei  soggetti  di cui all'articolo 34, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  anche  se  non  ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere  sottoscritta  da  tutti  gli operatori economici che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere  l'impegno  che,  in  caso  di aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in  sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà  il  contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di  cui  al  precedente  comma  comporta l'annullamento dell'aggiudicazione  o  la  nullità  del  contratto,  nonché l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento   o   consorzio ordinario di concorrenti,  concomitanti  o  successivi  alle  procedure  di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o  della  concessione  di  lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari lavori o componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e  qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei  lavori,  se  i  soggetti  affidatari  non  siano  in  grado  di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto  con  i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo  periodo;  il  regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione,  che  possono  essere periodicamente  revisionati  con   il   regolamento   stesso.   L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In  caso  di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione  diretta  al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite  dallo  stesso,  nei limiti del contratto di subappalto; si applica  l'articolo  118,  comma  3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure  ristrette  o  negoziate,  ovvero  di  dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella  procedura  di  dialogo  competitivo,  ha  la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o  quale  mandatario  di operatori riuniti.
13. Nel caso di lavori, i  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale  corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini  della  costituzione  del  raggruppamento  temporaneo,  gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare  da  scrittura  privata  autenticata.  La relativa  procura  è  conferita  al  legale  rappresentante  dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua  revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e-bis).

16.  Al  mandatario   spetta   la   rappresentanza   esclusiva,   anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il  collaudo,  o  atto  equivalente,  fino  alla  estinzione  di  ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente  le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di  per  sé  organizzazione  o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei  quali  conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli  adempimenti  fiscali  e
degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si  tratti  di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione  o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il  rapporto  di  appalto  con  altro operatore economico che sia costituito mandatario  nei  modi  previsti  dal presente codice purché abbia i  requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai lavori o servizi o forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o  fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa antimafia,  il  mandatario,  ove  non  indichi  altro  operatore  economico subentrante che sia in possesso dei prescritti  requisiti  di  idoneità,  è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

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