13/01/2017

Legge stabilità 2017 in pillole

LEGGE DI STABILITA' 2017 IN PILLOLE*
Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili
Detrazione 65% per efficienza energetica degli edifici
  • La norma dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
  • Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
  • La misura della detrazione, nel limite di un ammontare di spesa di 40.000 euro moltiplicate per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, è ulteriormente aumentata nel caso di interventi:
  • che interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (70 per cento);
  • finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26-06-2015 (75 per cento).
Risulta necessaria la presentazione dell’APE da parte di un tecnico abilitato al fine di certificare il rispetto delle condizioni sopra previste.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Detrazione 50% per ristrutturazione edilizia
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nel rispetto del limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Detrazione 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione.
Il limite di 10.000 euro di spesa (sostenuta nel 2017) per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
Credito di imposta per le strutture ricettive
Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014.
L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti
Proroga super ammortamento
Si proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 Legge 208/2015) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.
L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).
Introduzione dell’iper ammortamento
Si introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effettuati nel medesimo periodo di cui sopra, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.
 
Super ammortamento per beni immateriali
Nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al comma precedente e che investono, nel medesimo periodo, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) è introdotta la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Si estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (il riferimento è alle disposizioni del DL 145/2013).
A decorrere dal 2017 si evidenziano due modifiche:
  • la misura dell’agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, privative industriali, ecc.) è elevata dal 25 al 50 per cento;
  • rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (mentre non è più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”) e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca ed imprese.
Regime di cassa per le contabilità semplificate
Le norme intervengono sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza con il principio di cassa (articolo 66 del TUIR).
Sono introdotti due corollari: la rilevanza delle rimanenze nel primo esercizio di applicazione e la regola della rilevanza “particolare” per evitare salti di imposta nel passaggio tra le due regole applicative.
Le disposizioni intervengono anche sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cd. imprese minori, prevedendo che i medesimi criteri siano utilizzati per l’individuazione della base imponibile IRAP.
Per conseguenza si aggiornano anche le disposizioni dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di contabilità semplificata delle imprese minori.
L’applicazione del regime di cassa presuppone l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento; volendo, il soggetto può optare per attribuire rilevanza alle registrazioni ai fini IVA, restando in una situazione speculare  a quella corrente, salvo il caso delle rimanenze.
Dall’IVA di gruppo al Gruppo IVA
Si introducono disposizioni che disciplinano il gruppo IVA, esercitando la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell’Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.
Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (rilevano i vincoli di funzioni, economici ed organizzativi).
Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall’anno successivo.
Riduzione canone RAI
Si prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.
Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti
Si prevede l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Quindi, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina
Previsto l’innalzamento, per l’anno 2017, delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.
La effettiva misura sarà adottata con apposito DM da emanarsi entro il 31-01-2017.
Fondi rustici montani
I trasferimenti di proprietà (a qualsiasi titolo) di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina, continuano a godere della agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali).
Riduzione dell’accisa sulla birra
Si riduce l’accisa sulla birra, dal 1° gennaio 2017, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.
Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche
Si eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.
 Nuova Sabatini Ter
L’agevolazione, di cui all’articolo 2 del DL 69/2013) consiste in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi di finanziamento per l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Proroga
Si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini), con i relativi stanziamenti di bilancio.
Nuove tipologie di investimenti
Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).
Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
Internazionalizzazione e promozione del Made in Italy
Si rifinanzia, per il 2017, l’autorizzazione di spesa per il potenziamento delle azioni di promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative
Si rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative (DL 179/2012).
Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 (rispetto ai precedenti 500.000), mentre il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è aumentato a tre anni (rispetto ai 2 precedenti).
Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale, anziché le precedenti misure del 19% (per le detrazioni) e del 20% (per le deduzioni).
Gli atti costitutivi delle start up innovative sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative
Si prevedono, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.
Interventi sugli impianti sportivi
Si escludono dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, finanziato con le risorse del Fondo “Sport e Periferie” (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016), i progetti ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche.
E’ fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l’ente proprietario.
Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata I.N.P.S.
Si riduce, a regime, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l’aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Si riconosce un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 (sole se con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate) o che la effettueranno nel corso del 2017 (senza limiti di ubicazione delle aziende).
L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).
Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
Le richiamate disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.
Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.
Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.
Indennità giornaliera per lavoratori della pesca marittima
Riconosciuta un’indennità giornaliera di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività per arresto obbligatorio.
Buono nido
Viene introdotta a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, ovvero a forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità (perciò circa 90,9 euro mensili), effettuata da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private ed anche il pagamento della retta.
Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.
Inserimento, a richiesta, del codice fiscale in scontrini e ricevute
Con una modifica all'articolo 3 del D.P.R. n. 696 del 1996, si prevede che l’esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest’ultimo. La richiesta deve essere contestuale al momento dell’acquisto: il cliente non può chiedere l’inserimento del proprio numero di codice dopo l’effettuazione dell’operazione.
Imposta sul reddito d’impresa – IRI
La norma novella in più parti il TUIR, in quanto:
  • si modifica l’articolo 23, comma 1, lettera g) al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni in materia di imposta sul reddito d’impresa (IRI);
  • si disciplina la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis. Il nuovo articolo prevede che:
  • il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
  • in deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone;
  • gli imprenditori e le società di persone potranno optare per l’applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi;
  • per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione;
  • le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI.
  • si novella l’articolo 116 del TUIR in materia di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria; in particolare viene eliminato il riferimento alla sola trasparenza fiscale quale regime opzionale per dette società e viene quindi esteso ad esse il regime fiscale contenuto nel presente articolo 55-bis, che disciplina la nuova IRI. Si specifica che gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l’IRI si considerano equiparati alle somme di cui al precedente comma 3 del nuovo articolo 55-bis; pertanto tali tipologie di redditi perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa.
Si prevede anche che, per i soggetti che optano per il regime dell’IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.
ACE: introduzione di limiti al riporto delle eccedenze
Si modifica il TUIR per introdurre limitazioni al riporto delle eccedenze di ACE non utilizzate nelle seguenti ipotesi:
  1. nel caso di commercio di bare fiscali, di cui al comma 3 dell’articolo 84 del TUIR;
  2. nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del TUIR, ma anche per l’eccedenza relativa all’ACE e per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR (comma 4-ter dell’articolo);
  3. fusione (quinto periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR);
  4. scissione (comma 10 dell’articolo 173 del TUIR);
  5. fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (articolo 181, comma 1).
ACE: limitazioni dei benefici
Vengono introdotte le seguenti modifiche all’articolo 1 del DL 06-12-2011 n.201:
  1. si elimina la disposizione che prevede che, con apposito DM, a decorrere dal settimo periodo di imposta sia determinata l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale investito;
  2. si abroga il vigente comma 2-bis, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Trattasi della c.d. super-ACE, rivolta alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della Commissione europea;
  3. si definisce, dall’ottavo periodo di imposta, l’aliquota del 2,7% utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell’ACE; sono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%;
  4. si aggiunge il comma 6-bis con cui si prevede, per i soggetti diversi dalla banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
  5. si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.
Si dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.
Per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Si definisce le modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta sul reddito delle società il calcolo dell’acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa
Rivalutazione quote e terreni (per persone fisiche)
Le disposizioni prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.
In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2017 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2017.
 
Rivalutazione dei beni di impresa
Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (diversi dagli immobili merce) e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.
La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.
La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sono versamento in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.
Si rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, n. 342, dei decreti del Ministro delle finanze n. 162/2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2001, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa
Si prevede la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.
In sostanza, si consente l'applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.
I relativi versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta
Si interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, al fine di ripristinare la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.
Si rammenta che la disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata da ultimo modificata dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015), allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esito delle medesime procedure per l’esercizio del relativo diritto. Tale principio, per effetto delle abrogazioni, non entrerà mai in vigore.
Viene anche abrogata la disposizione che prevedeva l’esonero di annotazione della nota di accredito ricevuta dal committente / acquirente.
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica
Aumenta (da € 400 euro) a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 ed € 800 dal 2019 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
A tal fine, novella la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.
Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni e del bonus strumenti musicali
Si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017, ampliandone le finalità di utilizzo, e rifinanzia per il 2017 il bonus, introdotto anch’esso dalla legge di stabilità 2016, per l’acquisto di strumenti musicali nuovi.
Si prevede che la Carta elettronica possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Si prevede di conseguenza la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187, il quale ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della legge.
*tratto da circolare Euroconference

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