03/12/2019

Corrispettivi telematici: i recenti chiarimenti dell'agenzia

CORRISPETTIVI TELEMATICI: I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
 
 
Come noto il prossimo 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
In particolare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, c.d. “periodo transitorio”, i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro potranno godere delle seguenti semplificazioni:
  • trasmettere telematicamente senza applicazione di sanzioni i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dell’ordinario termine dei 12 giorni),
  • continuare a emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali mediante i tradizionali registratori di cassa fintanto che non si saranno dotati dei nuovi registratori telematici.
    I soggetti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro godranno, al contrario, di una fase transitoria che si concluderà il 31 dicembre 2019, stante la vigenza dell’obbligo già a partire dal 1° luglio 2019.
    Per ognuno di questi soggetti l’Agenzia delle Entrate ha formulato i seguenti chiarimenti:
     
    Buoni pasto
     
    L’Agenzia cita la circolare n. 60/1983, secondo cui il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva al fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
    In particolare, prosegue la circolare per la parte che qui interessa, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.
    Ciò comporta che all’atto dell’erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”. Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente è infatti previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai ticket restaurant. La successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.
     
    Distributori automatici senza raccolta di denaro
     
    L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 413/2019, partendo dalla considerazione che il distributore automatico non è predisposto per accettare il pagamento e che esso funziona attraverso tessere con piano a ricarica o in abbonamento, afferma che tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di vending machine, stante l'assenza di "periferiche di pagamento" funzionali all'incasso dei corrispettivi. Per tale ragione le ricariche effettuate non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi previste per i distributori automatici.
     
    Erogazioni di carburante tramite carte aziendali
     
    Con la risposta n.412 del 11 ottobre 2019 l’Agenzia risponde ad un contribuente che intende fornire ai dipendenti che:
  • ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di carburanti, per l'utilizzo personale al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. "business to consumer", B2C);
  • rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l'utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall'istante, le riverseranno),
    le "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante (contratto di netting).
    Ai fini della certificazione delle predette operazioni l’Agenzia precisa che il contribuente che senza gestire direttamente gli impianti di distribuzione ad alta automazione in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi, potendo comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione Iva.
     

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