Il superbonus 110%, normativa e chiarimenti

di Federico Merlini

Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di  isolamento termico degli involucri edilizi, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, interventi antisismici (sismabonus).
 
La nuova opportunità non sostituisce le precedenti già esistenti ma a queste si affianca restando quindi valide per lo stesso periodo anche le già conosciute detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi il sismabonus (riduzione del rischio sismico) ed ecobonus (riqualificazione energetica degli edifici, bonus facciate).
 
Oltre alla possibilità di godere di una detrazione superiore alla spesa ciò che rende parimenti interessante la novità è la contemporanea introduzione, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di ulteriori metodi di sfruttamento dell’agevolazione, ci riferiamo allo sconto in fattura ad opera di fornitori di beni o servizi o, in alternativa, alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
 
Sono interessati al provvedimento, tra gli altri:
  • i condomìni,
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento,
  • le Onlus e associazioni di volontariato,
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
  • I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Nella frase precedente abbiamo introdotto una definizione che si rivelerà fondamentale per la detrazione: intervento trainante.
 
Gli interventi agevolabili sono infatti definiti dalla normativa come principali o trainanti e rientrano nelle macro-voci che si sono definite in apertura del presente contributo, si tratta (elenco non esaustivo) di:
  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici (la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021)
Tali interventi soggiacciono a limiti di spesa stabiliti e di seguito riassunti:
  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno:
    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni:
    • 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
  3. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A:
    • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
    • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi cd trainati, si tratta di:
  • interventi di efficientamento energetico (solo x ecobonus trainante)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Gli interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta non soggiace a limiti di spesa.
Per gli impianti fotovoltaici invece l’agevolazione compete nella misura di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Qualsiasi sia la forma scelta per usufruirne la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • comunicazione all’agenzia delle entrate dello sconto in fattura o della cessione del credito
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Si ricorda che nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento.
 
Infine va sottolineato che la materia non è priva di interrogativi, alcuni di essi sono stati fugati nel tempo da interventi mirati dell’Agenzia delle Entrate, altri sono ancora privi di una risposta. E’ indubbio quindi che l’applicazione pratica dell’agevolazione necessiti di molti approfondimenti da parte dei professionisti incaricati.

Per maggiori informazioni vedi il "PROGETTO 110% DI STUDIO IMPRESA"


Letti e compresi i termini dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprimo il mio consenso a ricevere informazioni marketing e di aggiornamento sulle sue attività e iniziative di Studio Impresa. Il mancato conferimento del consenso non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla richiesta effettuata.

Hai bisogno di una consulenza?

Compila il form e sarai ricontattato al più presto dai
nostri professionisti

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?