Rimborso iva

Il rimborso dell’iva[1] è un altro istituto che negli ultimi tempi ha subito rilevanti modifiche, ci riferiamo all’intervento del decreto semplificazioni. Una delle problematiche da affrontare in caso di rimborso era, infatti, quella relativa al rilascio della garanzia fidejussoria, costo e adempimento pressante per le aziende. Proprio su questo aspetto è intervenuto il legislatore, creando, se così si può dire, un doppio canale:
  • rimborso libero da polizza fidejussoria,
  • rimborso con polizza fidejussoria.
Ancora più di interesse diviene la norma se si pensa che oggi essa si intreccia con la novellata disciplina del reverse charge che vedendo ampliata la propria platea ha creato un maggior numero di contribuenti che si vedranno costretti a ricorrere all’istituto del rimborso.
Sappiamo che per la richiesta di rimborso, ad eccezione dei casi di cessazione dell’attività e presenza di un credito  nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, è presentabile nel caso di:
  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette ad Iva;
  • soggetti non residenti.
     
    Sappiamo anche che nel caso di esistenza di credito triennale si può richiedere il rimborso del minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio e che esiste un limite quantitativo, il rimborso del credito Iva può avvenire a condizione che il credito Iva sia superiore a 2.582,28 euro.
     
    Il rimborso può essere eseguito con:
  • procedura semplificata, ovvero dall’Agente della riscossione, per importi fino a 700.000 euro;
  • procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell’attività o assoggettamento a procedure concorsuali.
     
Non solo questi però i limiti per la richiesta di rimborso, il vecchio dettato dell’art.38-bis d.P.R. n.633/72, prevedeva che per ottenerlo il contribuente, soggetto passivo di imposta, era obbligato a presentare apposita ed idonea garanzia. Proprio su tale norma è intervenuto il decreto semplificazioni istituendo di fatto il doppio canale di cui si è detto sopra:
  • rimborsi liberi da garanzia fidejussoria, rimborsi per importi inferiori a euro 15.000,00[2] e superiori a tale cifra qualora richiesti da “contribuenti virtuosi”, con apposizione di visto di conformità sulla dichiarazione iva,
  • rimborsi con polizza fidejossoria, quelli di importo maggiore a 15.000 euro richiesti da “contribuenti non virtuosi”.
    In realtà la circolare n.32/E del 30/12/2014 elimina il concetto di “contribuente virtuoso” contenuta nella norma chiarendo che i rimborsi superiori a 15.000, senza garanzia, potranno essere erogati, dopo apposizione di apposito visto di conformità[3] sulla dichiarazione e presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attestino le seguenti condizioni di affidabilità:
  • patrimonio netto non diminuito,  rispetto  alle  risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di  oltre  il  40  per  cento[4];
  • consistenza degli immobili non  ridotta,  rispetto  alle  risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di  oltre  il  40  per  cento  per cessioni non effettuate nella normale  gestione  dell’attività  esercitata;
  • attività non cessata né ridotta per effetto di cessioni  di aziende o rami di aziende;
  • mancata cessione, se la richiesta di rimborso è presentata da società di  capitali  non  quotate  nei  mercati  regolamentati,  nell’anno precedente la richiesta,  di azioni  o  quote  della  società  stessa  per  un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
  • esecuzione dei versamenti dei contributi  previdenziali  e assicurativi.
 
Ogni azienda dovrà quindi stabilire in quale fattispecie ricade prima di presentare la richiesta di rimborso.
Una volta presentata tale dichiarazione sarà però anche necessario eseguire la corretta registrazione contabile:
 
Credito iva in attesa di rimborso            a                      Erario c/liquidazione iva
 
La scrittura contabile ha lo scopo di creare un apposito conto di credito verso l’erario per la quota parte del credito vantato che esce dalla liquidazione delle imposta e quindi dal conto Erario c/liquidazione iva, che quindi accoglierà il saldo delle successive liquidazioni e l’ammontare dell’imposta che sarà utilizzata in compensazione, per affluire ad altro conto dedicato, che chiamiamo Credito iva in attesa di rimborso.
Tale conto verrà chiuso nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria eseguirà il pagamento.
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014).
 
 

[1] Ci riferiamo sia alle richieste di rimborso di iva annuali che trimestrali, per inciso si precisa che anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale da modello TR sarà necessario il visto di conformità oltre alla dichiarazione sostitutiva.
 
[2] L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
[3] Il contribuente che non intende apporre il visto di conformità può comunque decidere di presentare apposita garanzia.
[4] Requisito non rilevante per i soggetti in contabilità semplificata.
 

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