Testo unico del vino

La Legge 238/2016 sulla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2016, n. 302, della Legge n. 238/2016, ha finalmente visto la luce il cd. Testo unico del vino (di seguito anche TUV), importante segnale di attenzione verso un comparto, quale quello del vino, emblema dell’eccellenza italiana nel mondo, che il Governo offre a cui, si spera, farà seguito anche un veloce iter di approvazione per quello che riguarda il DDL sull’enoturismo, tematica sulla quale torneremo in altro intervento.
 
La Legge, in ragione dell’accorpamento al suo interno di numerose disposizioni, è corposa, essendo nel complesso, presenti ben 91 articoli.
 
In ragione del tecnicismo presente negli articoli che compongono il TUV, questo primo intervento si occuperà di introdurre gli aspetti generali, per poi rimandare a successivi contributi gli approfondimenti in merito alle regole in tema di:
1. produzione e pratiche enologiche,
2. commercializzazione;
3. regole sulla produzione degli aceti;
4. adempimenti amministrativi e controlli e
5. sanzioni.

L’articolo 1 sancisce come la vite con i suoi prodotti, vino e esempio aceto, scaturenti dal lavoro in applicazione delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, sono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare.

A tal fine, il successivo articolo 3 provvede a definire compiutamente, ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione Europea per il settore vitivinicolo, che cosa si intenda per “prodotti vitivinicoli”, cioè quei prodotti indicati nell'Allegato I, parte XII, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli
elencati all'articolo 11, TUV.
A titolo di esempio, quindi, si considerano tali:
a. il mosto cotto - prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
b. il filtrato dolce - mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
c. il mosto muto - il mosto di uve la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti.

Inoltre, sempre l’articolo 3 si preoccupa di ricordare come:
DOP significhi un vino a denominazione di origine protetta;
IGP un vino a indicazione geografica protetta;
DOCG denominazione di origine controllata e garantita;
DOC denominazione di origine controllata e
IGT indicazione geografica tipica, utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP.

L’articolo prosegue definendo compiutamente anche lo schedario viticolo, cioè lo strumento previsto dall'articolo 145, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, IL registro nazionale delle varietà di viti e il fascicolo aziendale di cui al Regolamento ex DPR 503/1999.

Il successivo articolo 6 si occupa, inoltre, di definire il vitigno autoctono italiano o vitigno italico come il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

Molto importante quanto previsto al successivo articolo 7 con cui lo Stato si impegna a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, che vengono definiti «vigneti eroici o storici».

Questi vigneti sono ubicati in zone a vocazione enologica che, per le caratteristiche climatiche previste, conferiscono al prodotto caratteristiche uniche.
A tal fine, nel termine di 1 anno il Mipaaf dovrà con un decreto procedere a:
1. delimitare i territori di tali vigneti ;
2. definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi;
3. individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, di tali vigneti;
4. affidare alle Regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati eventualmente erogati i contributi previsti.

Da ultimo, con l’articolo 8 viene disciplinato e regolamentato lo schedario vitivinicolo che contiene le informazioni sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, schedario che ogni 1° marzo dovrà essere presentato in forma aggiornata alla Commissione europea.
La competenza per la gestione dello schedario viticolo è assegnata alle singole Regioni che devono rendere disponibili i dati contenuti agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti.

Proseguiamo l’analisi della Legge n. 238/2016 con il Titolo II, Capo III, rubricato “Produzione e pratiche enologiche” si compone di 15 articoli.
Articolo 9 - si preoccupa di dettare le regole relative alle planimetrie dei locali destinati alla produzione vitivinicola, preoccupandosi, innanzitutto, di definire le cantine o stabilimenti enologici come quei locali e relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, a eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi ne' intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
L’articolo prosegue prevedendo l’obbligo in capo ai titolari di cantine con capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di trasmissione all'ufficio territoriale della planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, con specifica indicazione dell’ubicazione dei singoli recipienti aventi una capacità superiore a 10 ettolitri.
Nel caso di variazione in merito alla capacità dichiarata, deve essere comunicata all’ufficio territoriale competente, mentre lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è ammesso e non comporta l’emersione di un obbligo comunicativo.
Articolo 10 – definisce il periodo vendemmiale e quello delle fermentazioni, nonché disciplina l’arricchimento.
Il periodo vendemmiale, nonché di effettuazione delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è individuato tra il 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. In caso di particolari condizioni climatiche, e previa autorizzazione comunitaria, con provvedimento regionale, può essere autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
Da ultimo, l’articolo 10, ai commi 3 e 4, specifica che:
a. non è ammessa la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione oltre il 31 dicembre di ogni anno (comma 3) e
b. al contrario, è ammessa, senza obbligo di comunicazione, oltre il 31 dicembre di ogni anno, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati con D.M. Mipaaf annuale.
Articolo 12 – viene disciplinata la produzione del mosto cotto, ammessa negli stabilimenti enologici e effettuata attraverso la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto. L’autorizzazione è, tuttavia, concessa per i soli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (cfr. D.Lgs. n. 173/1998).
Articolo 13 – viene regolamentata la detenzione delle vinacce, delle fecce di vino e la preparazione del vinello.
Schematizzando, la detenzione dei sottoprodotti della vinificazione è così vietata:
Produttore < 1.000 ettolitri >1.000 ettolitri
Vinaccia entro il 31 dicembre 90° giorno successivo al 31 dicembre 30° giorno successivo al 31 dicembre
Vinaccia dopo il 31 dicembre 90° giorno successivo all’ottenimento 30° giorno successivo all’ottenimento
Fecce di vino non denaturate 90° giorno successivo all’ottenimento 30° giorno successivo all’ottenimento
 
Viene comunque ammessa la costituzione di centri di raccolta temporanei, esterni alla fabbrica, per la tenuta dei sottoprodotti della vinificazione destinati alle distillerie, fermo restando l’obbligo di comunicazione al competente ufficio territoriale.
Parimenti sussiste l’obbligo di comunicazione per tutti quei i responsabili di stabilimenti che detengono le vinacce per usi diversi da quelli di distillazione.
Viene, inoltre, confermato l’obbligo di procedere alla denaturazione delle fecce di vino anteriormente all’estrazione dalla cantina, inoltre, vien fatto obbligo di procedere alla denaturazione dell'acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
Da ultimo, la produzione del vinello è ammessa:
1. presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
2. presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
Articolo 15 – vengono individuate le sostanze per le quali è fatto divieto di detenzione nei locali.
In particolare esse sono:
a. acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b. zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c. sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d. uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4;
e. qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
f. vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g. mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8%. In parziale deroga, il successivo articolo 17, consente la detenzione, senza obbligo di denaturazione del volume, di mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8% in volume, a condizione che siano destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato e
h. invertasi.
Il successivo comma 2 si preoccupa di precisare come sia consentita la detenzione di bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
Inoltre:
1. se nella zona della cantina sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati e/o strutture ricettive, è ammessa la detenzione dei prodottidi cui ai punti da a a d, nonché di aromi, additivi e coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività (comma 3) e
2. nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere da b a d, e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere da a a d, nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 cod. civ. (comma 4).
Articolo 16 – deroga ulteriormente a quanto previsto al precedente articolo 15, prevedendo la possibilità, previa apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale competente di detenere, per il successivo confezionamento i seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
a. bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
b. prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c. succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al D.Lgs. 151/2004, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
d. le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
e. aceti.
 Articolo 19viene regolamentata la produzione di vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, nonché del vino frizzante gassificato, che dovrà rispettare i seguenti criteri:
- i vini frizzanti a DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
- la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente, da soli o in miscela tra loro:
1. mosto d'uva;
2. mosto d'uva parzialmente fermentato;
3. vino nuovo ancora in fermentazione;
4. mosto concentrato;
5. mosto concentrato rettificato.
Tale operazione deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9% in volume;
- l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata ne' come dolcificazione, ne' come arricchimento;
- per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea.
 
Dopo aver delineato concetti generali e regole di produzione, è giunto il momento di verificare che cosa preveda il Capo IV, rubricato “Commercializzazione”, che si compone dei soli articoli 24 e 25.
 
Articolo 24 – con questo articolo il Legislatore detta le regole per la detenzione, a scopo di vendita, di determinati prodotti, nonché introduce alcuni divieti.
I mosti e i vini che si trovano nelle cantine o nei locali dei produttori e dei commercianti si intendono detenuti a scopo di cessione.
Parimenti considerati come posti in vendita sono anche i mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti, muniti di chiusura e di etichetta e con un contenuto non superiore a 60 litri.
Al contrario, non si considera per la vendita:
1. il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso;
2. il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore.
La norma prevede che, affinché si possa azionare questa presunzione, la partita dei recipienti sia distinta dalle altre e vi sia posizionato un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.
Con i commi 5 e 6, il Legislatore introduce alcuni divieti.
In particolare, è fatto divieto di detenzione a scopo commerciale dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite.
In deroga, tale previsione non si applica nel caso in cui la detenzione sia riconducibile a stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione.
Parimenti vietata ai mosti e ai vini che: è la detenzione per il commercio di mosti che:
1. all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, a meno che non siano denaturati ex articolo 25, comma 3;
2. contengono alternativamente:
a. bromo organico;
b. cloro organico;
c. fluoro;
d. alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
3. all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni previste per simili pratiche.
Infine, il comma 7, prevede un divieto parziale alla detenzione di vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, infatti, il divieto viene meno nel caso in cui il vino venga denaturato con la sostanza rivelatrice. Attenzione che il prodotto denaturato dovrà essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e potrà essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie.
Articolo 25 – in parziale rettifica a quanto già previsto con il precedente articolo 11, L. 82/2006 vengono vietate vendita e somministrazione di mosti e vini, con determinati parametri e limiti di tenore in cloro, solfati e alcol metilico, come modificati.
 
Dopo aver delineato concetti generali e regole di produzione, è giunto il momento di verificare che cosa preveda il Titolo VI, Capo I, rubricato “Adempimenti amministrativi”, che si estende dall’articolo 58 all’articolo 60 e il Capo II, rubricato “Controlli e vigilanza” che va dall’articolo 61 all’articolo 67
Articolo 58 – con il comma 1 viene stabilito che, per quanto attiene le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo, si rendono applicabili le regole che saranno individuate nei decreti ministeriali che dovranno emanarsi ai sensi della presente legge.
Il comma 2 si occupa di individuare le regole per la tenuta dei registri, rideterminando la deroga dell’obbligo di tenuta del registro telematico pervista per i titolari di stabilimenti enologici con una produzione annua (intesa quale dato previsionale stimato dallo stesso produttore in piena autonomia) pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. Per tali soggetti, l'obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Il successivo comma 3, prevede che, per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5, D.M. 20 marzo 2015.
Articolo 59 – è previsto che nell'ambito del SIAN siano inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.
Articolo 60 – si occupa di regolamentare l’obbligo di tenuta dei registri delle sostanze zuccherine per produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori.
Si ricorda come rientrano nell’obbligo le sostanze zuccherine intese come:
- saccarosio;
- glucosio;
- miscela di glucosio e fruttosio e
- zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato.
Al contrario, ne sono eslcuse:
- zucchero a velo e
- commercializzazione di zucchero in bustine.
Per tali prodotti è fatto obbligo di tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico, dematerializzato e tenuto nell'ambito del SIAN.
Il comma 2 si occupa di individuare, quali soggetti esclusi dall’obbligo:
- industrie farmaceutiche;
- commercianti al dettaglio;
- commercianti che somministrano al pubblico;
- laboratori artigiani;
- laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione.
Per i soggetti che sono già in possesso del registro di carico e scarico telematico, le operazioni relative alle sostanze zuccherine possono essere annotate in tali registri.
Articolo 63 – vinee di fatto unificato il RUCI, registro unico dei controlli ispettivi, in cui saranno annotate le verifiche su tutte le imprese vitivinicole, a prescindere dalla loro natura agricola o commerciale.
Articolo 64 – vengono individuate le regole in merito ai controlli e vigilanza sui vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.
In particolare, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata da parte di Autorità pubbliche e organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo. tali soggetti che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero che procederà all’istituzione di un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti. L'autorizzazione al controllo ha durata triennale e può essere sospesa in caso di:
 a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
 b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
 c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
 d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
 e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
Inoltre, l'autorizzazione è revocata in caso di:
 a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
 b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP.
Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.
Articolo 65 – si occupa di individuare le regole in merito all’analisi chimico-fisica e organolettica.
Con i comma 1 viene stabilità che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalita' stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione e' condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validita' di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.
L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
Il comma 5 stabilisce cone con un D.M. devono essere stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
 a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
 b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
 c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
 d) le operazioni di prelievo dei campioni;
 e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;
 f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
 
Luigi Scappini


 

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