Salve le agroenergie...

Autore: dott. Luigi Scappini
Le agroenergie (leggasi fotovoltaico e biomasse) negli ultimi tempi hanno destato interessa, da un lato da parte del Legislatore che ne ha radicalmente modificato il regime di tassazione eliminando, come vedremo, l’indubbio appeal che esse riscuotevano, dall’altro da parte della Consulta a cui era stata posta, da parte della CTP di Agrigento, con le ordinanze n.174 e n.175 del 7 luglio 2014, la questione in merito all’eventuale incostituzionalità del regime introdotto con la Finanziaria per il 2006 ove veniva ricondotta la produzione di energia nell’alveo delle attività connesse.

Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n.66 del 25 febbraio 2015 con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 423 della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), nel testo anteriore alle modifiche   apportate dall’articolo 22, comma 1 del D.L. n. 66/2014 (il cosiddetto Decreto Renzi o bonus 80 euro).

Vediamo di ricostruire la fattispecie di modo da rendere comprensibile le motivazioni della Consulta.

Punto di partenza è la Finanziaria per il 2006 con cui il Legislatore, nel solco di un’incentivazione all’investimento nelle energie rinnovabili, iniziata con i famigerati conti energia, ha previsto che “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione  e  la  cessione  di  energia  elettrica  e  calorica  da  fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti  da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal  fondo  e  di  prodotti chimici derivanti da  prodotti  agricoli  provenienti  prevalentemente  dal fondo  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono   attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile  e  si considerano produttive di reddito agrario.”.
La Corte Costituzionale nella sentenza n.66/2015 evidenzia come il Legislatore delimiti la categoria delle attività connesse, utilizzando, a seguito della riforma del2001,  al concetto della «prevalenza» dell’attività propriamente agricola nell’economia complessiva dell’impresa.
Il requisito della prevalenza riguarda tutte le attività connesse, compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
Nel caso di specie, la sentenza afferma come “quello che qui viene in evidenza è il fondo, quale «risorsa» primaria dell’impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegat[a]» nell’attività agricola. “.
Ricordiamo come, in vigenza di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate, con la  circolare n.6/E del 13 febbraio 2006, § 9.2. abbia affermato come l’analisi del dato normativo porta(va) a concludere per la riconduzione dei  redditi prodotti tra quelli agrari con conseguente determinazione catastale, interpretazione che rappresenta una presunzione assoluta che comporta il superamento del principio in base al quale sono agrari esclusivamente i redditi provenienti da attività di fornitura di beni e servizi esercitate “… mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…”.
Per quanto attiene il rispetto della prevalenza da un punto di vista fiscale, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la successiva  circolare n.32/E del 6 luglio 2009 ne ha individuato e delineato i  criteri valutativi, prevedendo, in primis, una presunzione assoluta in base alla quale si considerano comunque produttivi di reddito agrario i primi 200 Kw di potenza prodotti, all’unica condizione che comunque si sia in presenza di un imprenditore agricolo, perché l’attività è sempre e comunque connessa.
Per la produzione eccedente, venivano individuati 3 differenti e alternativi tra loro requisiti da rispettare:
a.il volume di affari dell’attività agricola, con l’ovvia esclusione della parte derivante dalla cessione  dell’energia fotovoltaica, è superiore a quello derivante dalla cessione dell’energia eccedente i 200 Kw senza computare gli incentivi erogati per produrre energia fotovoltaica;
b.nel limite massimo di 1 Mw per azienda, per ogni 10 Kw, eccedenti i 200 Kw, prodotti si deve detenere, anche a titolo di affitto, almeno 1 ha di terreno utilizzato per scopi agricoli;
c.la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati.
Di fatto, il regime così delineato, era un regime di indubbio vantaggio (pensiamo alle Srl agricole ex D.Lgs. n. 99/2004 e alla possibilità di opzione per la trasparenza fiscale), tant’è vero che il Legislatore neppur in modo velato, ha calato la scure sotto forma di D.L. n. 66/2014 con cui è stato radicalmente rivisto il sistema impositivo.
L‘articolo 22, comma 1 ha corretto le modalità di tassazione prevedendo, in sostituzione della determinazione catastale, sulla falsariga di quanto previsto per altre attività connesse, una quantificazione del reddito in misura forfettaria pari al 25% “dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
Tale cambiamento repentino veniva parzialmente mitigate instaurando un regime provvisorio per il solo 2014 per cui, ai sensi del successivo comma 1-bis dell’articolo 22, fermo restando le disposizioni tributarie sulle accise, veniva individuata una franchigia, differenziata a seconda della tipologia di fonte energetica sfruttata, entro la quale il reddito comunque si considerava determinato catastalmente e solamente al superamento del quale si rendeva applicabile, per l’eccedenza l’aliquota di forfettizzazione del 25%.
Per la precisione i limiti erano:
- per la cessione di energia da fonte agroforestale 2.400.000 KWh e
- per la cessione di energia da fonte fotovoltaica 260.000 KWh.
Tale regime transitorio è stato, a mezzo del D.L. n. 192/2014, il cosiddetto Milleproroghe, esteso a tutto il 2015.

Siamo sicuri che il regime transitorio non diventi quello definitivo?

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