L'agricoltura si fa "sociale"

 
Autore: dott. Luigi Scappini

La pubblicazione sulla G.U. n. 208 dell’8 settembre 2015 della Legge n. 141 del 18 agosto 2015, ha finalmente ufficializzato e dato il via all’importante progetto dell’agricoltura sociale.
Ma in cosa consiste l’agricoltura sociale?
È la multifunzionalità delle imprese agricole a supporto di iniziative finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 141, rientrano nel concetto di multifunzionalità al servizio del sociale le attività, nei limiti e con modalità da stabilire con decreto ministeriale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dalle cooperative sociali aventi i seguenti obiettivi:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
A fronte dell’impegno solidaristico degli imprenditori agricoli, fermo restando la connessione di dette attività, il Legislatore riconosce alcuni vantaggi consistenti:
1. nel possibile riconoscimento, nel contesto di mense scolastiche e ospedaliere, di una priorità per l’inserimento dei prodotti agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale e
2. nel contesto di operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali di un criterio, in sede di assegnazione, di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche attraverso l’utilizzo di beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia.

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