Start up innovative e nuove iniziative imprenditoriali

 
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La start up innovativa, a cura di Carlotta Cena.
Hai un’idea imprenditoriale da trasformare in business?
La start up innovativa può essere lo strumento giuridico per te.
Cos’è la start up innovativa? Chi può farla? Perché preferirla alla forme giuridiche tradizionali?
Le buone idee non bastano, bisogna essere in grado di traformarle in business. Per fare questo sono necessarie progettualità, finanza ed esperienza. Personalmente credo che le start up innovative siano lo strumento giuridico adatto per favorire l’incontro di chi ha finanza, struttura ed esperienza (realtà imprenditoriali già mature) con chi ha idee nuove, tempo ed un valido team di lavoro. Certo non mancheranno le opportunità di chi, con la sua buona idea, potrà farcela da solo..ma sono convinta che chi saprà coinvolgere partner adeguati innalzerà il livello e ridurrà i rischi di insuccesso.
Un’idea, per essere realizzata con successo, deve avere la giusta veste. Il nostro ordinamento è ricco di strumenti giuridici e un’attenta analisi del progetto imprenditoriale sarà in grado di suggerire la strada corretta da percorrere.
 
Cos’è la start up innovativa.
Strat up innovativa = contenuto innovativo.
La prima verifica riguarda questo pre-requisito per il quale il legislatore identifica tre caratteristiche alternative tra loro:
1. ipotizzo di avere una valore di costi in R&S > del 15% del maggiore tra fatturato e costi;
2. intendo impiegare forza lavoro (dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo) qualificata: per almeno 1/3 dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 con titolo di laurea magistrale;
3. sarò o sono titolare/depositario/licenziatario di un brevetto registrato/privativa industriale/un software Siae.
Caratteristiche.
La start up innovativa è una qualifica che viene riconosciuta ad una società di capitali (srl, spa, cooperativa) non quotata che possiede determinati requisiti:
- è di nuova costituzione (o non costituita da più di 5 anni) e non nasce da fusione, scissione societaria o di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ha sede principale in Italia (o altri paesi UE con sede produttiva o filiale in Italia);
- fatturato < 5 milioni di euro;
- non distribuisce utili (o se già costituita non ha distribuito utili); 
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Perché preferirla alle forme giuridiche tradizionali.
Agevolazioni.
Le agevolazioni previste sono molteplici e con complessità di reale applicazione differenziata. Di seguito cercherò di fornire qualche esemplificazione di alcune caratteristiche salienti che possono interessare la maggior parte delle start up.
Costituzione semplificata per srl con modello standardizzato senza ricorrore alla figura del notaio.
Applicabile in alcuni casi per contenere i costi in fase iniziale ma limitante soprattutto nelle scelte dei rapporti tra soci.
Esonero da diritti camerali e imposte di bollo. Ne è un esempio il diritto camerale che ciascuna società deve versare annualmente o i diritti di segreteria e bolli che sono da sostenere per ogni comunicazione da fare al registro delle imprese (come ad esempio la comunicazione di modifica degli amministratori).
Proroga del termine per la copertura delle perdite (previsto nelle società di capitali tradizionali). Generalmente i primi anni di vita di una start up sono caratterizzati da un’attività in perdita (i flussi di ricavi saranno presumibilmente successivi al sostenimento dei costi di avvio). Le società di capitali tradizionali prevedono stringenti limiti nella necessità di ricostituire, mediante ulteriori versamenti da parte dei soci, il capitale laddove lo stesso venga eroso per perdite. Nelle start up innovative vi è una maggior elasticità in merito.
Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica. Il fisco italiano prevede pesanti penalizzazioni fiscali in presenza di ricavi ritenuti non congrui o in presenza di ripetuta perdita fiscale. Sebbene siano previsti dei correttiviti di tale disciplina per le imprese in fase di start up, nel caso delle innovative viene del tutto eliminato il rischio di tali penalizzazioni, rischio molto elevato se si considera che si tratta di attività che potrebbero richiedere un ritorno degli investimenti molto lungo.
Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA. Nella fase di start up i crediti sono generalmente superiori ai ricavi, conducendo l’impresa ad avere un credito iva. Questo credito assorbe liquidità dell’impresa che, come sappiamo, in questa fase può essere fortemente limitata. L’agevolazione consente un utilizzo facilitato di questa liquidità rispetto alle regole tradizionali.
Disciplina del lavoro tagliata su misura. Alcuni esempi. Una start up innovativa può godere di una maggior flessibilità nell’utilizzo del contratto a tempo determinato (contratti anche con breve durata e rinnovi multipli per un massimo di 36 mesi + una ulteriore proroga di altri 12 mesi). Nel caso di un numero di dipendenti superiore a 5, risulta svincolata dall’obbligo di stipulare un numero di contratti a tempo determinato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
Remunerazione anche attreverso strumenti di partecipazione al capitale.
Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati.
Fail-fast. Le start up innovative sono sottratte alla disciplina ordinaria del fallimento.

AGEVOLAZIONI FISCALI ALL’INVESTIMENTO

Persone fisiche disciplina ordinaria
Incentivo fiscale
In via ordinaria le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda IRPEF il 30% dell’ammontare investito nel capitale sociale di start up innovative.

Ammontare massimo agevolabile
Per non perdere l’agevolazione l’investimento nella start up innovativa  deve durare almeno 3 anni ed il limite massimo dell’investimento agevolato per le persone fisiche è pari ad euro 1.000.000,00.
Il risparmio Irpef che una persona fisica può ottenere in via ordinaria per l’investimento nel capitale di start up innovativa ammonta pertanto ad euro 300.000,00 (30% di 1.000.000) ed in caso di mancanza di capienza (imposte pagate nell’anno di detrazione minore alla detrazione riconosciuta), l’eccedenza di imposta può essere riportata in detrazione nei periodi di imposta successivi (non oltre il terzo periodo di imposta)
 
Persone fisiche disciplina alternativa introdotta con il decreto Rilancio
Art. 38 comma 7-8 DL 34/2020 – DECRETO RILANCIO
Per le sole persone fisiche che investono in start up innovative il decreto rilancio ha introdotto (art. 29-bis al DL 221/2012) un incentivo fiscale alternativo all’ordinario che prevede un diritto alla detrazione Irpef pari 50% del capitale investito ma con un limite messimo di investimento pari ad euro 100.000,00 per ciascun periodo di imposta (l’incentivo rientra nel regime “de minimis” e l’investimento deve essere mantenuto per 3 anni).
 
Persone giuridiche
Incentivo fiscale
Le persone giuridiche (soggetti IRES) possono dedurre dal proprio reddito cpmplessivo il 30% dell’ammontare investito nel capitale sociale di start up innovative.

Ammontare massimo agevolabile
Per non perdere l’agevolazione l’investimento nella start up innovativa  deve durare almeno 3 anni ed il limite massimo dell’investimento agevolato per le persone giuridiche è pari ad euro 1.800.000,00.
Il risparmio Ires che una società può pertanto ottenere per l’investimento nel capitale di start up innovativa ammonta ad euro 129.600,00 (il 24% del 30% di 1.800.000).


Normativa e prassi
Integrazione decreto rilancio art 29-bis dl 1792012 
Legislazione start up innovativa in vigore dal 1/1/2017
Pareri e circolari sulla normativa
Guida Start up Innovativa del registro imprese
Scheda di sintesi Start up innovativa Ministero dello Sviluppo Economico

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